L’IMU è dovuta dal:
- proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali;
- titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili;
- genitore assegnatario della casa familiare a seguito del provvedimento del giudice.
Nel caso di concessione di aree demaniali, l’IMU è dovuta dal concessionario, ossia colui al quale è stata data in concessione l’area demaniale.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l’IMU è dovuta dal locatario, ossia da colui che ha preso in locazione l’immobile, a partire dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata del contratto.
DESCRIZIONE
L’IMU è l’imposta sui beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli), disciplinata dalla legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), all’art. 1, commi da 738 a 783 e successive modifiche ed integrazioni.
L’imposta è dovuta per anno solare.
In caso di più soggetti contitolari dello stesso immobile, l’IMU va versata da ciascun contitolare in proporzione alla sua quota di proprietà e ai mesi di possesso.
In caso di variazione di possesso, il mese della variazione è a carico di colui (venditore/acquirente) che ha posseduto l’immobile per più della metà dei giorni di cui quel mese è composto.
Esclusioni dall’IMU per le abitazioni principali
L’IMU non si applica alle abitazioni che la legge 160/2019 definisce o considera “Abitazione principale”.
L’abitazione principale è definita come l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Ne consegue che:
- sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica);​
- non è possibile considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, è intervenuta sulla fattispecie dei coniugi con residenze e dimore separate in due distinte unità immobiliari possedute. In questi casi la qualifica di abitazione principale può essere riconosciuta ad entrambi gli immobili solo se i coniugi, oltre a risiedere anagraficamente, dimorano abitualmente nell’immobile posseduto, e ciò sia dimostrabile.
La citata sentenza della Corte specifica che “la necessità di residenza disgiunta all’interno del medesimo comune rappresenta una ipotesi del tutto eccezionale (e che come tale dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali)” e che “i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui (…) anche l’accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; elementi dai quali si può riscontrare l’esistenza o meno di una dimora abituale“.
La Corte ha precisato che la sentenza soprarichiamata non determina, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possono usufruire sempre e comunque dell’esenzione. Laddove le coppie abbiano la stessa dimora abituale l’esenzione spetta una sola volta.
Le abitazioni che la legge 160/2019 considera come “principali”, escluse dall’applicazione dell’IMU, sono:
- abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce a suo favore il diritto di abitazione;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai sensi del Regolamento comunale IMU, l’unità immobiliare posseduta da anziani o persone disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata (salvo il caso degli immobili di cat. A/1, A/8 e A/9). In caso di più unità immobiliari possedute, la predetta agevolazione può essere applicata alla sola unità immobiliare che sia stata abitazione principale dell’anziano o persona disabile fino al momento del trasferimento nell’istituto di ricovero.
Pertinenze dell’abitazione principale
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6, ad una sola di esse verrà applicata l’esclusione dell’IMU, mentre per l’altra andrà effettuato il versamento.
COME FARE
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Versamento
Il versamento si effettua con:
- modello F24 (in posta, banca o per via telematica);
Codici tributo da utilizzare per il pagamento con mod. F24:
- 3912 Abitazione principale e relative pertinenze
- 3913 Fabbricati Rurali ad uso strumentale
- 3914 Terreni
- 3916 Aree fabbricabili
- 3918 Altri fabbricati diversi dalla categoria D
- 3923 Interessi (a seguito di accertamento)
- 3924 Sanzioni (a seguito di accertamento)
- 3925 Immobili di categoria D (quota Stato)*
- 3930 Immobili di categoria D (quota Comune)*Il codice catastale del Comune di Camponogara è: B554.
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Dichiarazioni IMU (variazioni)
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha emanato il Decreto 24 aprile 2024 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) con il quale ha approvato i modelli di:- Dichiarazione IMU/IMPi (imposta municipale propria/imposta immobiliare sulle piattaforme marine);
– Dichiarazione IMU ENC (imposta municipale propria enti non commerciali).
La dichiarazione Imu deve essere presentata nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione.
La dichiarazione Imu deve essere presentata anche nel caso di esenzione per gli immobili occupati abusivamente e, in questo caso, deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica.
Per le locazioni a canone concordato è richiesta apposita dichiarazione/autocertificazione IMU da effettuarsi entro il 30/06 dell’anno successivo alla registrazione del contratto di locazione.
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Rimborsi
I contribuenti che hanno versato più del dovuto possono presentare la domanda di rimborso al Comune, anche nel caso in cui il credito si riferisca alla quota statale dell’imposta, allegando, eventualmente, la documentazione utile alle verifiche.
Il Comune provvede a rimborsare la quota di propria spettanza e a segnalare, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno, l’eventuale quota a carico dell’erario, il quale effettua il rimborso una volta che il Comune ha inserito i dati nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
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Riversamenti ad altri comuni
Chi ha effettuato erroneamente un versamento al Comune di Camponogara anziché al Comune dove sono ubicati i propri immobili (es. indicato erroneamente il codice del Comune di Camponogara B554 anziché il codice proprio del Comune competente) lo segnala all’ufficio con apposita nota. . L’ufficio provvede a riversare la somma direttamente al Comune di competenza.
Se invece l’errato versamento è imputabile all’intermediario finanziario (poste, banche), sarà quest’ultimo che dovrà procedere all’annullamento dell’F24, seguendo le istruzioni contenute nella Risoluzione n. 2/DF del 13/12/2012.”.
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Regolarizzazione versamenti
Nel caso in cui l’IMU dovuta sia stata complessivamente versata, ma siano stati indicati i codici tributo errati o siano state versate allo Stato somme di competenza del Comune (o viceversa), il contribuente segnala l’errore all’ufficio per le conseguenti regolazioni finanziarie tra Stato e Comune.
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Interpello
Il contribuente può presentare istanza di interpello al Settore Economico Finanziario se ci sono obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione tributaria relativa all’IMU riferita al Comune di Camponogara.
Nella domanda deve essere esposto in modo chiaro e univoco il caso concreto e personale e la soluzione interpretativa che si ritiene debba essere adottata per il caso prospettato. Il contribuente deve presentare la richiesta prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello, a pena di inammissibilità.
Alla domanda deve essere allegata copia della documentazione utile ad individuare la fattispecie prospettata.
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Riesame avvisi di accertamento o rifiuto al rimborso
In caso di irregolarità nel versamento dell’IMU e/o della presentazione delle dovute Dichiarazioni l’ufficio emette avviso di accertamento con determinazione dell’importo da pagare, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi.
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento o rifiuto al rimborso IMU che ritiene illegittimo, può inoltrare all’ufficio richiesta motivata di autotutela allegando tutta la documentazione utile. L’Ufficio verifica la motivazione della richiesta di riesame e procede alla eventuale rettifica o annullamento dell’atto, se dovuti, oppure alla sua conferma.
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Rateazione riscossione avviso di accertamento
Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, che si trovi in situazione di temporanea e obiettiva comprovate difficoltà di ordine economico può chiedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute. Dal 01.01.2020 si applicano le norme di cui all’art. 1 comma 796 e ss. della legge 160/2019. Si veda l’apposita istanza di rateazione.
Cosa serve
Per calcolare l’importo da versare è necessario determinare la base imponibile, sulla quale applicare l’ aliquota.
Come determinare la base imponibile:
- per i fabbricati è necessario conoscere la rendita catastale;
- per i terreni agricoli è necessario conoscere il reddito dominicale, risultante in catasto;
- per le aree fabbricabili si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data del 1° gennaio dell’anno in corso o dell’adozione degli strumenti urbanistici. (si veda a tal fine la delibera di giunta n. 125/2012)
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Tempi e scadenze
L’imposta, per l’anno in corso, va versata in due rate:
- prima rata entro il 16 giugno 2025;
- seconda rata entro il 16 dicembre 2025.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre.
Il versamento della seconda rata è pari all’imposta dovuta per l’intero anno 2024, a conguaglio di quanto versato in acconto.
È comunque ammesso il versamento in un’unica soluzione alla prima scadenza.
L’IMU va versata senza decimali, con arrotondamento all’euro:
- per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi (72,49 euro si arrotondano a 72 euro);
- per eccesso se superiore (72,50 si arrotondano a 73 euro).
L’arrotondamento va effettuato per ogni rigo del modello F24.
L’importo minimo per soggetto passivo è 13 euro annui, al di sotto di tale soglia l’imposta non è dovuta.
Ravvedimento operoso
Chi non ha pagato l’Imu entro la scadenza prevista o ha effettuato versamenti parziali può regolarizzarsi con il “ravvedimento operoso” (previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni).
È possibile regolarizzare i versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell’imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (
0,05% nel 2020; 0,01% nel 2021; 1,25% nel 2022; 5% nel 2023; 2,5% nel 2024; 2% nel 2025).
Il D.Lgs. n. 87/2024 ha modificato il regime sanzionatorio a decorrere dal 1° settembre 2024.
Pertanto, per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, trovano applicazione le seguenti sanzioni:
- entro quattordici giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%;
- oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%;
- oltre i novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza, con la sanzione del 3,75%;
- oltre un anno ed entro due anni dalla scadenza, con la sanzione del 4,29%;
- oltre i due anni con la sanzione del 5%.
Dal 1° settembre 2024, trovano applicazione le riduzioni delle sanzioni disposte dal D.Lgs. n. 87/2024:
- entro quattordici giorni, con la sanzione dello 0,083% per ogni giorno di ritardo;
• dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,25%;
• oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,39%;
• oltre i novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza, con la sanzione del 3,125%;
• oltre un anno, con la sanzione del 3,572%.
Nel modello F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella “ravvedimento”.
È disponibile sul sito il calcolatore per il calcolo IMU online
Regolamenti
- REGOLAMENTO IMU dall’anno 2020
- Regolamento generale delle entrate tributarie – in vigore dal 30.09.2024
Modulistica
- IMU – Dichiarazione
- IMU – Istruzioni per la compilazione della dichiarazione
- IMU – Modello Dichiarazione Enti non commerciali
- IMU – Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU ENC
- Mod. F24
- Mod. F24 semplificato
- Istruzioni per la compilazione dell’istanza di rimborso IMU
- Dichiarazione inagibilità IMU
- Richiesta rateizzazione tributi comunali – Si fa presente che è possibile compilare l’istanza ONLINE accedendo ai servizi del Comune di Camponogara.
- Istanza di autotutela
- Istanza di interpello
- Istanza di rimborso
Risoluzioni e circolari
- Risoluzione n. 7/DF del 6.11.2020 BENI MERCE: chiarimenti in materia di dichiarazioni IMU concernenti gli immobili merce
- Risoluzione n. 29/E del 29.05.2020: chiarimenti codici tributo
- Risoluzione n. 1/DF del 17.02.2016: comodato
- Risoluzione n. 5/DF del 2021 IMU e TARI Residenti all’estero
- Decreto 29.07.2022 approvazione modello dichiarazione IMU
- Decreto MEF del 04.05.2023 approvazione modello dichiarazione IMU Enti non commerciali
Aree edificabili
Deliberazione G.C. n. 125 del 20/09/2012: INTEGRAZIONE E MODIFICA ALLA D.G.C. 03/05/2012 N. 47 DI DETERMINAZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’I.M.U. PER L’ANNO 2012.
IMU anno per anno
Pagina aggiornata il 09/04/2025