A chi è rivolto
E' rivolto ai soggetti passivi IMU.
E' rivolto ai soggetti passivi IMU.
Richiesta pagamento rateizzato ai sensi dell'Art 34 del Regolamento Comunale delle entrate delle somme dovute in seguito alla notifica degli avvisi di accertamento dell'IMU/TASI.
E' necessario presentare apposita istanza motivata.
L'Istanza consente di ottenere il rimborso dell'IMU versata in più in caso di:
In caso di accoglimento dell'istanza le somme versate in più verranno rimborsate.
Durata: 30 giorni
Responsabile: Sandra Mozzato
Fase Iniziale
- Ricezione pratica
Fase Istruttoria
- Verifica delle informazioni e della documentazione inserite nella pratica
Fase Conclusiva
- Chiusura pratica
Non sono previsti costi per la presentazione dell'istanza.
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Si riporta di seguito l’art.34 del vigente regolamento delle entrate
Art. 34 – Dilazione dei debiti non assolti
1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell’interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019:
a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l’Agente nazionale della riscossione;
b) l’Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00.
c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
• da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
• da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
• da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
• da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
• oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili.
d)In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
e) Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi. A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 20.000,00 euro. Il Funzionario può chiedere la presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell’importo dilazionato e della accertata situazione patrimoniale del debitore. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell’ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell’impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l’Agente nazionale della riscossione (ADER).
f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).
g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
2. Sull’importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all’art. 1284 del codice civile, a decorrere dall’ultima scadenza ordinaria utile, maggiorata di un punto percentuale.
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